Ai fini della operatività degli obblighi del d.lgs. 81/2008, non rileva la qualificazione civilistica attribuita al rapporto tra imprese (contratto di appalto, di opera o di somministrazione), ma all’effetto che tale rapporto origina, ossia la concreta interferenza tra le organizzazioni che operano nel medesimo luogo di lavoro e che può essere fonte di ulteriori rischi per la incolumità dei lavoratori delle imprese coinvolte.
In tal senso, la definizione di “lavoratore” penalmente rilevante (art. 2, lett. a d.lgs. 81/2008) fa leva sullo svolgimento dell’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione del datore di lavoro indipendentemente dalla tipologia contrattuale e attribuisce rilievo all’oggettivo espletamento di mansioni tipiche dell’impresa nel luogo deputato e su richiesta dell’imprenditore, alla luce di indici formali (contratto di assunzione, versamento di contributi, inserimento in busta paga) o sostanziali (ricezione di istruzioni e compenso, sia pure orario, dall’imprenditore e non già dal committente).
(Cass. pen., sez. IV, 19 dicembre 2019, n. 5795)