In tema di gestione di rifiuti, la causa di non punibilità dell’art. 131-bis c.p. può essere riconosciuta se il fatto è occasionale e l’offesa al bene ambiente è di particolare tenuità.

Il carattere non occasionale della condotta può essere desunto anche da indici sintomatici, quali la provenienza del rifiuto da una attività imprenditoriale esercitata da chi effettua o dispone l’abusiva gestione, l’eterogeneità dei rifiuti gestiti, la loro quantità, le caratteristiche del rifiuto indicative di precedenti attività preliminari di prelievo, cernita, deposito.

L’offesa non è ritenuta tenue se la gestione abusiva riguarda rifiuti speciali pericolosi, che determinano l’esposizione dell’ambiente a un pericolo non esiguo.

(Cass. pen., sez. III, 19 giugno 2020, n. 20432)