Ai fini del reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.), la gestione dei rifiuti può essere “abusiva” anche qualora l’impresa sia in possesso dell’autorizzazione, ma solo nelle ipotesi di concreta gestione totalmente difforme dall’attività autorizzata.
Per la Cassazione il requisito dell’abusività della gestione deve essere interpretato in stretta connessione con gli altri elementi della fattispecie (quali la reiterazione della condotta illecita e il dolo specifico d’ingiusto profitto), di modo che la mancanza delle autorizzazioni non costituisce requisito determinante per la configurazione del delitto.
In tal senso, il reato può sussistere anche quando la concreta gestione dei rifiuti risulti totalmente difforme dall’attività autorizzata e, al contempo, può risultare insussistente quando la carenza dell’autorizzazione assuma rilievo puramente formale e non sia causalmente collegata agli altri elementi costitutivi del traffico.
(Cass. pen., sez. III, 18 novembre 2019, n. 15274)