Gli obblighi di prevenzione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro possono essere trasferiti su altro soggetto, con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al delegante, a condizione che il relativo atto di delega (art. 16 d.lgs. 81/2008) riguardi un ambito ben definito e non l’intera gestione aziendale, sia espresso ed effettivo, non equivoco e investa un soggetto qualificato per professionalità ed esperienza che sia dotato dei relativi poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa.
In mancanza di valida delega di funzioni, non sfuggono alla sfera di controllo del datore di lavoro i settori già presidiati da alternative posizioni di garanzia, quando si realizzino infortuni determinati da scelte gestionali di fondo afferenti, ad esempio, l’utilizzazione di macchinari ad elevata pericolosità o inosservanze concernenti la formazione e informazione del personale impiegato.
(Cass. pen., sez. IV, 19 dicembre 2019, n. 5322)