In caso di conferimento di una delega di funzioni in materia ambientale, permane in capo al delegante un residuo obbligo di vigilanza sull’operato del delegato, che, tuttavia, non può estendersi al controllo e alla verifica di profili marginali e aventi natura non macroscopica.
In tal senso, non sono addebitabili agli amministratori deleganti, in caso di violazioni concernenti le prescrizioni delle autorizzazioni ambientali, irregolarità frutto di iniziative estemporanee e temporalmente circoscritte riconducibili al delegato.
Il delegante, pertanto, può rispondere in relazione a situazioni di “non conformità” riconoscibili e di immediata percezione (ad esempio, consistente superamento dei limiti massimi di rifiuti in ingresso in impianto e palese inosservanza delle aree di stoccaggio dei rifiuti), espressive di una preventiva “politica aziendale”.
(Cass. pen., sez. III, 3 marzo 2020, n. 17174 | Cass. pen., sez. III, 12 febbraio 2020, n. 1264)