In tema di responsabilità dell’ente ai sensi del d.lgs. 231/200 e reati colposi in materia di sicurezza sul lavoro, è principio costantemente affermato in giurisprudenza che i criteri dell’interesse e del vantaggio devono essere riferiti alla condotta del soggetto agente e non all’evento.
Tuttavia, il carattere di sistematicità della violazione, seppur finalizzato a scongiurare una responsabilità automatica dell’ente per effetto della commissione del reato presupposto, non rileva quale elemento della fattispecie tipica dell’illecito dell’ente.
Ne consegue che, a tal fine, rileveranno anche tutte le condotte episodiche e occasionali, accompagnate dalla consapevolezza della violazione, che potranno essere ritenute espressive di una politica aziendale di sistematica violazione delle regole cautelari.
(Cass. pen., sez. IV, 22 settembre 2020, n. 29584)