Ai fini della distinzione tra i reati di gestione abusiva di rifiuti liquidi (art. 256, comma 1 d.lgs. 152/2006) e di scarico non autorizzato di acque reflue industriali (art. 137, comma 1 d.lgs. 152/2006), sussiste uno “scarico” solo in caso di immissione effettuata direttamente tramite condotta, attraverso un sistema stabile di raccolta che collega il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore, senza soluzione di continuità.

Nel caso in esame, l’immissione senza autorizzazione di rifiuti liquidi speciali sul suolo era avvenuta tramite un semplice tubo in PVC che collegava le vasche di stoccaggio dello stabilimento al corpo ricettore, soluzione ritenuta del tutto improvvisata e rudimentale, inidonea a

rendere la condotta posta in essere dall’imputato attività di scarico delle acque.

(Cass. pen., sez. III, 11 febbraio 2020, n. 16450)